Trasferimento Transfrontaliero di Denaro Contante
Dichiarazione transfrontaliera
Il trasferimento di “denaro contante” in ingresso o in uscita dalla Repubblica di San Marino, per un importo totale pari o superiore a 10.000 euro è soggetto a specifici obblighi di dichiarazione. Tale obbligo sussiste anche se si trasferisce analogo importo di “denaro contante” tramite posta, corriere, velivolo o altro cargo.
Normativa di riferimento
La norma che disciplina il trasferimento transfrontaliero di “denaro contante” è il Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 e succ.mod.
Cosa deve essere dichiarato
Deve essere dichiarato “denaro contante”, con la dizione “denaro contante” si intende:
- Valuta: banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
- strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono:
- i) assegni turistici (o «traveller's cheque»);
- ii) assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna;
- beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore: le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%;
- carta prepagata non nominativa e non collegata a un conto corrente, che contiene valore in moneta o liquidità, o che vi dà accesso, che può essere usata per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta.
Obblighi di dichiarazione
- Se sei una persona fisica che entra o esce dal territorio della Repubblica di San Marino portando con sé “denaro contante” per un valore pari o superiore a 10.000 euro devi effettuare la dichiarazione utilizzando la seguente modulistica in forma cartacea oppure, in modo equivalente, tramite la procedura informatica preposta sul sito web www.ttc.sm . In entrambi i casi devi scegliere la dichiarazione di trasferimento di denaro Accompagnato.
Se scegli di effettuare la dichiarazione utilizzando la modulistica cartacea, devi consegnarla presso il Comando o sede distaccata della Forza di Polizia più vicina al confine attraversato.
Se scegli la dichiarazione telematica, tale dichiarazione deve essere effettuata prima dell’attraversamento del confine ed è necessario portare al proprio seguito il numero di registrazione della dichiarazione attribuito dal sistema telematico. - Se sei destinatario di “denaro contante” pari o superiore a 10.000 euro proveniente da fuori San Marino e trasportato tramite posta, corriere, velivolo o altro cargo, dovrai effettuare entro 48 ore dal ricevimento del “denaro contante” la dichiarazione tramite procedura telematica sul sito web www.ttc.sm e scegliere la dichiarazione di trasferimento di denaro Non Accompagnato.
In modo equivalente potrai consegnare la dichiarazione utilizzando la modulistica cartacea, consegnandola presso il Comando o sede distaccata della Forza di Polizia entro 48 ore dal ricevimento del “denaro contante”. - Se sei il mittente di “denaro contante” pari o superiore a 10.000 euro spedito fuori San Marino e trasportato tramite posta, corriere, velivolo o altro cargo, dovrai effettuare al più tardi all’atto della spedizione, la dichiarazione tramite la procedura telematica sul sito web www.ttc.sm e scegliere la dichiarazione di trasferimento di denaro Non Accompagnato.
La dichiarazione che utilizza la modulistica cartacea, dovrà essere consegnata presso il Comando o sede distaccata della forza di Polizia al più tardi all’atto della spedizione.
Controlli delle Forze di polizia
Il personale delle Forze di Polizia provvede alla verifica degli adempimenti previsti dalla disciplina in materia di trasferimento transfrontaliero di “denaro contante”.
A tal fine, il personale di Polizia:
- può acquisire documenti, informazioni e dati;
- può verificare l’identità delle persone, sottoporre a ispezione e perquisizione i mezzi di trasporto, i bagagli e le cose portate al seguito, nonché su qualunque spedizione, contenitore o mezzo di trasporto che possa contenere denaro contante non accompagnato ed altresì di effettuare controlli successivi;
- provvede d’ufficio, nel caso di obbligo di dichiarazione non assolto, al sequestro amministrativo del denaro contante ai fini di indagine e attività correlate al fine di verificare se i trasferimenti transfrontalieri di denaro contante possano essere correlati al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo o a reati presupposto.
L’obbligo di dichiarazione non è assolto se manca la dichiarazione, se la stessa omette alcune informazioni, se contiene informazioni false o se il denaro contante non è messo a disposizione ai fini di controllo.
Si ricorda che sussiste l’obbligo di dichiarazione senza che si sia fermati da un funzionario delle Forze di polizia.
Sanzioni amministrative
Oltre alle disposizioni sul sequestro amministrativo previste dal Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 e succ.mod, il suddetto Decreto Delegato prevede le seguenti violazioni e relative sanzioni amministrative:
- Omessa dichiarazione: chiunque ometta di rendere la dichiarazione a cui è tenuto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 40% dell’importo oggetto di trasferimento calcolato sull’eccedenza del controvalore di 10.000,00 euro, con un minimo di 400,00 euro;
- Dichiarazione con dati falsi od omessi: chiunque nel rendere la dichiarazione, fornisca informazioni false o ne ometta alcune, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 30% dell’importo oggetto di trasferimento calcolato sull’eccedenza del controvalore di 10.000 euro, con un minimo di 300 euro;
- “Denaro contante” non messo a disposizione ai fini di controllo: chiunque abbia adempiuto agli obblighi di dichiarazione ma, nell’ambito dei controlli delle Forze di Polizia, non metta il “denaro contante” a disposizione ai fini di controllo, è sanzionato per un importo di euro 1.000,00;
- Altre violazioni amministrative: chiunque, nell’ambito dei controlli delle Forze di Polizia, sia in possesso di un assegno che, pur riportando la firma di traenza, non rechi l’indicazione dell’importo, è sanzionato nella misura di euro 200,00 per ogni assegno emesso.
L’accertamento delle sanzioni amministrative e relativa applicazione è di competenza delle Forze di Polizia.
Ricorso amministrativo: si ricorda che avverso tali sanzioni amministrative è esperibile ricorso dinnanzi al Giudice Amministrativo. Inoltre, avvero il provvedimento di sequestro amministrativo, gli interessati possono presentare opposizione alle Forze di Polizia secondo quanto stabilito dall’articolo 12 della Legge 28 giugno 1989 n.68.