Amministrazione Trasparente

La presente sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE attua gli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del Regolamento n.16/2015 con riferimento alla Pubblica Amministrazione.

 

Il principio della trasparenza, inteso come accessibilità totale ai dati, documenti ed informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività dell’Amministrazione sammarinese, è stato affermato con la Legge 5 ottobre 2011 n.160 “Legge sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi” e, in seguito, compiutamente sviluppato con il Regolamento 2 dicembre 2015 n.16 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte dell'Amministrazione”.

 

L’articolo 31 della Legge n.160/2011 stabilisce come l’Amministrazione sia sempre tenuta a dare idonea pubblicità alle direttive, circolari, istruzioni, disposizioni comunque denominate che contengano interpretazioni o note esplicative di norme di diritto, descrizioni di procedure e procedimenti amministrativi e disposizioni relative all’organizzazione amministrativa.

 

L’obiettivo delle norme sopra richiamate è quello di favorire il controllo diffuso, da parte dei cittadini, sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché di perseguire l’efficacia dell’azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini alla cura e alla tutela dell’interesse pubblico.

 

In particolare, la pubblicazione dei dati, documenti e informazioni in possesso dell’Amministrazione intende incentivare la partecipazione dei cittadini allo scopo di:

- assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative e le modalità di erogazione;

-    prevenire fenomeni di corruzione e promuovere l’integrità;

-   assicurare la piena conoscibilità di regolamenti, circolari ed atti di indirizzo generale relativi all’Amministrazione.

 

La presente sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE attua gli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del Regolamento n.16/2015 con riferimento alla Pubblica Amministrazione.

 

Sono, più precisamente, pubblicati:

1) atti di carattere normativo ed amministrativo generale quali direttive, circolari, istruzioni ivi compresa la programmazione relativa al settore delle opere pubbliche;

2) dati, documenti ed informazioni sull’organizzazione dell’Amministrazione con la precisazione che i documenti relativi ad attività di competenza dell’On.le Congresso di Stato quali, in particolare, il conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza, rapporti di formazione, tirocini tecnico-professionali, stage sono pubblicati sul sito www.interni.segreteria.sm nella specifica CATEGORIA (n.10) della sezione “Delibere Congresso di Stato”;

3)  dati, documenti ed informazioni sull’attività dell’Amministrazione;

4) dati, documenti ed informazioni concernenti l’uso delle risorse pubbliche;

5)  atti e provvedimenti relativi al settore della pianificazione generale e particolareggiata del territorio;

6)  informazioni relative al settore ambientale;

7)  dati, documenti ed informazioni della Protezione Civile;

8) tabelle dei procedimenti e provvedimenti della Pubblica Amministrazione;

9)  atti e provvedimenti amministrativi relativi ai servizi e forniture della Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto dalle norme speciali di riferimento, bandi e avvisi pubblici;

10) modulistica;

11) dati, documenti ed informazioni relativi a sovvenzioni, contributi ed ausili finanziari;

12) indagini di monitoraggio pubblico e di consultazione pubblica.

 

La pubblicazione è effettuata in formato di tipo aperto.

 

All’obbligo di pubblicazione gravante sull’Amministrazione corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i dati, documenti ed informazioni di cui sopra, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione mediante l’esercizio dell’accesso civico cosiddetto “semplice”.

 

Tale richiesta di accesso non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al soggetto individuato quale Responsabile della Trasparenza che svolge attività di controllo sull'adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Il Responsabile della Trasparenza, di norma, e salvo diversa indicazione è il Dirigente dell’ufficio preposto alla gestione dei documenti, informazioni o dati oggetto di richiesta così come indicato nell’apposita sezione “Dipartimenti e Uffici della Pubblica Amministrazione”.

 

Qualora il dato, documento e informazione la cui pubblicazione on line sia prevista dal Regolamento n.16/2015 non risulti consultabile nella presente sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, l’organo o l’ufficio competente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di accesso civico “semplice”, procede alla sua pubblicazione comunicando al richiedente il pertinente collegamento ipertestuale.

 

Nei casi di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere alla Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP). Parimenti, in caso di difficoltà nell’individuare il Responsabile della Trasparenza con competenza riferita allo specifico caso, può essere contattata la DGFP ai seguenti recapiti:

 

Via Capannaccia, 13

47890 San Marino - RSM

Responsabile: Avv. Manuel Canti

Segreteria: tel. +378 0549 882837

e mail: paaperta@pa.sm

 

Si precisa che tutti i dati, documenti e informazioni sopra indicati riferiti all’attività di Aziende Autonome di Stato e di Enti Pubblici autonomi del Settore Pubblico Allargato sono rinvenibili nelle pertinenti sezioni AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE dei siti internet istituzionali dei medesimi Enti di seguito indicati:

 

Si comunica, inoltre, come avverso al provvedimento che limiti, differisca o rifiuti l’accesso civico ai dati, documenti ed informazioni in relazione ai quali l’Amministrazione assuma sussistere esigenze di riservatezza di cui all’articolo 30 della Legge n.160/2011 nonché di protezione dei dati personali delle persone fisiche, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo.