Prevenzione alla corruzione - Form segnalazione

NOTA:

L’agente pubblico segnalante rileva (o fondatamente sospetta) l’azione, l’omissione o la carenza di applicazione della normativa vigente, ai sensi delle presenti linee guida.

Compila il modulo avendo cura di raccogliere e riferire il maggior numero di elementi possibili e utili alla ricostruzione del fatto per accertare la fondatezza di quanto segnalato.

Il modulo compilato in formato elettronico perviene alla DGFP, Servizio comunicazione interna ed esterna.

Da quel momento il soggetto segnalante entra in regime di “riservatezza”, in base al quale  l’Amministrazione è tenuta a tutelare l’assoluto riserbo dell’identità, fino a decreto motivato dell’autorità giudiziaria.

Se la segnalazione non riguarda il Dirigente dell'Ufficio in cui opera il segnalante, la DGFP la trasmette al Dirigente dell'Ufficio interessato il quale istruisce tempestivamente la segnalazione, avendo cura di accertare per quanto possibile la sua fondatezza e veridicità.

Se la segnalazione riguarda direttamente il Dirigente dell'Ufficio, è la DGFP a istruire la pratica mantenendo la riservatezza sul segnalante.

La segnalazione viene archiviata (mantenendone il riserbo) se non sufficientemente fondata o non vi siano concrete possibilità di verificarne la fondatezza.

Il Dirigente, in caso di manifesta fondatezza della segnalazione, da avvio alle procedure di sanzioni discipliari previste dalla legge, e trasmette la segnalazione alla DGFP. In caso sussistanto gli estremi di reato, trasmette la stessa segnalazione anche alla Cancelleria del Tribunale, per l’avvio delle procedure di legge.

Se nel corso del procedimento dovessere emergere l’identità del segnalante, egli è comunque soggetto alla ulteriori misure tutelari previste dalla legge e dalle presenti linee guida.

Diritti di riservatezza *

Ai sensi dell'art.8 della Legge 23 maggio 1995 n.70 la informiamo che i suoi dati dati saranno trattati al solo fine di evadere la sua richiesta. Il trattamento avverrà in modo manuale e informatizzato. I dati restano di esclusiva competenza dell'ufficio che riceve la richiesta e il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente dello stesso.
LEGGE 23 maggio 1995 n.70 “RIFORMA DELLA LEGGE 1 MARZO 1983 N.27 CHE REGOLAMENTA LA RACCOLTA INFORMATIZZATA DEI DATI PERSONALI”
"Art. 8 (Prescrizioni)
Chiunque venga interpellato per la raccolta di dati personali destinati ad applicazioni informatiche deve essere reso edotto:
a) delle finalità perseguite dalla raccolta dei dati;
b) del carattere obbligatorio o facoltativo delle risposte;
c) delle conseguenze, nei propri confronti, dell'eventuale mancata risposta;
d) della destinazione delle informazioni raccolte, che può essere pubblica, riservata o estesa a terzi ben individuati;
e) dell'esistenza del diritto, garantito per legge, di accesso e di rettifica dei dati raccolti.
Qualora la raccolta dei dati avvenisse con l'ausilio di questionari, questi ultimi dovranno indicare espressamente le prescrizioni di cui sopra"